Condizioni generali di trasporto merci su strada
La presente è una traduzione a scopo informativo. Fa fede la versione originale in lingua slovacca (Slovenčina).
La società Vega Camion spol.s.r.o., con sede in E.T.Böhma 5, 036 01 Martin, ai sensi del § 4 della Legge n. 56/2012 Racc. sul trasporto su strada (zákon o cestnej doprave), e successive modifiche, emana il presente regolamento di trasporto merci su strada.
Sezione I – Disposizioni generali
Articolo 1 – Disposizioni introduttive
(1) Il presente regolamento di trasporto contiene le condizioni di trasporto del vettore necessarie per la conclusione del contratto di trasporto ai sensi del Codice civile o del Codice commerciale nella versione vigente.
Vettore ai sensi del presente regolamento di trasporto è la società Vega Camion spol.s.r.o., con sede in E.T.Böhma 5, 036 01 Martin, che esercita l'attività di trasporto merci su strada sulla base di: autorizzazione dell'Ufficio distrettuale di Žilina, Dipartimento dei trasporti stradali e delle infrastrutture stradali (numero di fascicolo: OU-ZA-OCDPK-2016/018646) e della licenza della Comunità economica europea n. 15/009656/2.
(2) Per trasporto ai sensi del presente regolamento di trasporto si intende il trasferimento di cose, carichi, prodotti industriali e altri tipi di merci richiesti nel trasporto merci su strada internazionale e nazionale.
Articolo 2 – Tipo di trasporto su strada esercitato e ambito dei servizi di trasporto offerti
(1) Il vettore effettua il trasporto merci su strada nel seguente ambito
a) trasporto merci su strada nazionale,
b) trasporto merci su strada internazionale.
(2) Natura del trasporto merci su strada effettuato
- spedizioni a carico completo,
- spedizioni di collettame.
(3) Si considerano spedizioni a carico completo le spedizioni trasportate per un unico utente del trasporto (mittente o destinatario) con un unico viaggio del veicolo, se il loro peso è superiore a 2500 kg, oppure, indipendentemente dal peso:
a) se con esse viene sfruttata la portata utile o il vano di carico del veicolo impiegato,
b) se, in base ad accordo con l'utente del trasporto, il trasporto della spedizione viene effettuato con un viaggio speciale e separato del veicolo, oppure perché lo richiede la natura della spedizione o l'esecuzione del trasporto entro il termine richiesto,
c) se la spedizione viene caricata o scaricata, per motivi operativi, in due o più luoghi. Si tratta di un unico viaggio del veicolo anche quando il vettore, per motivi operativi, ha trasbordato il carico su un altro veicolo.
(4) Si considera carico di completamento (groupage) la spedizione trasportata insieme ad altre spedizioni o in occasione di un viaggio del veicolo che altrimenti dovrebbe essere effettuato a vuoto.
Articolo 3 – Definizione delle cose trasportate dal vettore
(1) Il vettore, in considerazione della sua attuale dotazione tecnica, trasporta in via prioritaria spedizioni a carico completo, ma effettua anche il trasporto di spedizioni di collettame.
(2) Tipi di trasporto in base alla dotazione tecnica, in particolare al parco veicoli
a) Trasporto di merci su pallet
b) Carta in bobine
c) Trasporto di prodotti alimentari
d) Trasporto di altri tipi di merci sulla base degli ordini degli utenti del trasporto
(3) Altri trasporti sono effettuati sulla base di ordini dettagliati degli utenti del trasporto.
Articolo 4 – Cose escluse dal trasporto
(1) Sono escluse dal trasporto
a) le cose il cui trasporto è vietato dalla normativa generalmente vigente,
b) le merci pericolose ai sensi del vigente Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (di seguito nel testo solo «Accordo ADR»),
c) gli oggetti che, per dimensioni o peso, in rapporto alla portata utile, alle dimensioni dei veicoli e allo stato delle strade da utilizzare per il trasporto, non sono idonei al trasporto con il veicolo del vettore,
d) le cose di valore elevato o difficilmente quantificabile (collezioni d'arte, oggetti d'antiquariato e simili).
(2) Il vettore, in considerazione della sua attuale dotazione tecnica, non trasporta animali vivi.
(3) Il vettore non effettua trasporti eccezionali e fuori sagoma particolarmente voluminosi che richiederebbero una dotazione tecnica specializzata.
(4) Se è stata consegnata per il trasporto una spedizione esclusa dal trasporto o il cui trasporto è consentito a condizioni particolari, senza che tale natura della spedizione sia stata comunicata al vettore, oppure se tale spedizione è stata presa in carico per il trasporto sulla base di dati inesatti o incompleti, il mittente è tenuto a pagare una penale pari al triplo del nolo concordato per una spedizione a carico completo.
Articolo 5 – Condizioni di messa a disposizione dei veicoli per il carico e lo scarico e ambito di collaborazione del mittente e del destinatario delle cose con il vettore
(1) Il vettore, come pure i mittenti e gli spedizionieri, garantiscono che i programmi di trasporto concordati contrattualmente siano conformi al Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85. Si tratta in particolare del rispetto degli orari di apertura dei luoghi di carico del mittente e dei luoghi di scarico del destinatario, nonché del rispetto dei tempi di carico e scarico, in modo che i conducenti del vettore possano rispettare il regime di lavoro relativo ai tempi di guida, alle interruzioni e ai periodi di riposo giornaliero e settimanale.
(2) La spedizione o parte di essa che, per sua natura, richiede di essere protetta da danneggiamento o perdita durante il trasporto e la movimentazione deve essere consegnata dal mittente per il trasporto in un imballaggio adeguato, corrispondente alle condizioni del trasporto su strada.
(3) Il mittente è tenuto a imballare adeguatamente la spedizione anche quando sussiste il pericolo che, senza imballaggio, essa possa, per le sue caratteristiche, causare durante il trasporto danni a persone o ad altre spedizioni e al mezzo di trasporto, o eventualmente ad altre attrezzature del vettore. Il vettore non verifica se la spedizione, per sua natura, richieda un imballaggio, né se l'imballaggio utilizzato sia adeguato. Il mittente risponde dei danni causati durante il trasporto da un imballaggio difettoso o insufficiente alle altre spedizioni trasportate o al veicolo.
(4) Il mittente è tenuto a garantire che gli imballaggi della spedizione o dei singoli colli della spedizione, per dimensioni, struttura e resistenza, consentano l'impiego di attrezzature di pallettizzazione e di movimentazione meccanizzata durante le operazioni di carico e scarico e il trasporto.
(5) Il mittente è tenuto a contrassegnare la spedizione o i suoi singoli colli, se ciò è prescritto dal presente regolamento di trasporto o è necessario per facilitare la movimentazione della spedizione o per eliminare il pericolo di danneggiamento o di scambio. Nel trasporto di spedizioni di collettame il mittente è tenuto a contrassegnare ogni spedizione in modo chiaro e indelebile con l'indirizzo del mittente e del destinatario. Nel contrassegnare le spedizioni contenenti merci pericolose il mittente è tenuto a rispettare le disposizioni dell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR).
(6) Qualora la natura della spedizione richieda che durante il carico, il trasporto e lo scarico essa venga trattata in un determinato modo o sistemata in una determinata posizione, il mittente è tenuto a contrassegnare ogni collo della spedizione con il simbolo di manipolazione per la marcatura degli imballaggi di trasporto secondo le vigenti norme tecniche slovacche (STN) o eventualmente altre norme (ad es. IMO, se la spedizione sarà trasportata anche via mare).
(7) Se, al momento della presa in carico della spedizione, il vettore constata che la spedizione non soddisfa le condizioni di imballaggio e marcatura delle merci, rifiuta il trasporto; se il mittente conferma la riserva del vettore in merito all'imballaggio e alla marcatura della spedizione annotata nella lettera di vettura o in altro documento di trasporto, il vettore può prendere in carico la spedizione per il trasporto.
(8) Il vettore ha il diritto di verificare in qualsiasi momento se la spedizione corrisponde a quanto dichiarato dall'utente del trasporto nei documenti di trasporto (ad es. bolla di consegna, lettera di vettura). La verifica della spedizione nel luogo di carico o di scarico viene effettuata alla presenza di almeno una persona che non sia dipendente del vettore.
(9) Se il vettore constata, ancora prima della partenza del veicolo dal luogo di carico, che è stata accettata per il trasporto una spedizione esclusa dal trasporto, è tenuto a restituirla al mittente e il mittente è tenuto a riprenderla.
(10) Se al momento della presa in carico della spedizione si riscontra un difetto tale che il suo trasporto potrebbe causare danni al veicolo o alle spedizioni trasportate insieme ad essa, il vettore ha il diritto di rifiutare l'accettazione della spedizione per il trasporto; se il difetto viene riscontrato solo durante il trasporto, interrompe il viaggio. In caso di interruzione del viaggio, il vettore procede come per gli altri impedimenti al trasporto.
(11) Il mittente della spedizione è tenuto a consegnare al vettore la spedizione in condizioni idonee al trasporto su strada. Se la spedizione non è idonea al trasporto o se ne è stato riscontrato un difetto ai sensi del comma 10, il vettore può rifiutarne l'accettazione per il trasporto. I costi connessi alla messa a disposizione del veicolo per il carico, alla sosta del veicolo durante il carico o i costi connessi all'interruzione del trasporto ai sensi del comma 10 devono essere rimborsati al vettore dal mittente della spedizione.
(12) Se la spedizione è composta da un gran numero di colli, il vettore è tenuto a verificarne il numero solo se ciò è stato concordato con il mittente nel contratto di trasporto. Il vettore è tenuto ad annotare il risultato della verifica nella lettera di vettura o a redigere un verbale.
(13) Per peso della spedizione si intende il peso del carico compresi pallet, casse di trasporto, container e simili, nonché le attrezzature di movimentazione e di trasporto del mittente prese in carico insieme alla spedizione.
(14) Il peso della spedizione è determinato dal mittente, il quale risponde di tale dato, che viene indicato nella lettera di vettura o in altri documenti di accompagnamento.
(15) Il vettore ha il diritto di verificare in qualsiasi momento il peso della spedizione, soprattutto se ha dubbi sulla correttezza di tale dato fornito dal mittente. Il peso viene determinato mediante pesatura ufficiale o mediante calcolo, se la quantità del carico è indicata dal numero di singoli colli uguali o dal numero di unità di misura e il peso di un collo della spedizione o di un'unità di misura è noto o eventualmente determinato mediante pesatura.
(16) Il vettore annota il metodo di verifica del peso e il risultato della verifica su tutte le parti della lettera di vettura o di altro documento di trasporto disponibili al momento della verifica.
(17) Il mittente sostiene i costi connessi alla determinazione del peso della spedizione (ad es. pesatura ufficiale e simili) se ha chiesto al vettore la determinazione del peso nel contratto di trasporto o se il peso della spedizione determinato dal vettore differisce di oltre il 3 % dal peso indicato dal mittente.
(18) Se la determinazione del peso della spedizione è stata richiesta dal destinatario, anche quest'ultimo è tenuto a sostenere i costi connessi alla determinazione del peso della spedizione.
(19) Il mittente nella Repubblica slovacca è consapevole che, se all'insaputa del conducente del veicolo o del suo esercente, durante il carico delle merci, supera la massa massima ammissibile complessiva del veicolo, la massa massima ammissibile del complesso di veicoli, la massa massima ammissibile complessiva del rimorchio o la massa massima ammissibile per asse del veicolo, può essere sanzionato dal competente corpo di polizia ai sensi della Legge n. 8/2009 Racc. sulla circolazione stradale (zákon o cestnej premávke), e successive modifiche.
(20) Se il vettore constata, ancora nel luogo di spedizione, il superamento del peso consentito del carico o la sua errata distribuzione imputabile al mittente, il mittente è tenuto a scaricare parte della spedizione o a ricaricarla. Se il vettore lo constata solo durante il trasporto, ad es. a causa di dati inesatti sul peso della spedizione, ha il diritto di scaricare parte della spedizione o di trasbordarla a spese e a rischio del mittente della spedizione. Il vettore è tenuto a informare il mittente della spedizione del fatto che la spedizione sarà trasbordata o parzialmente scaricata e deve annotare tali operazioni anche nel documento di trasporto. Per il trasporto della parte scaricata della spedizione il mittente è tenuto a emettere un ordine di trasporto separato.
(21) Il mittente è tenuto a specificare con precisione nel contratto di trasporto il luogo di carico e di scarico (indirizzo esatto) e a comunicare al vettore le eventuali limitazioni all'accesso di determinati veicoli pesanti, o in determinati orari, al luogo di carico o di scarico. Ad esempio, se il luogo si trova in una zona a basse emissioni, in una zona con limitazioni all'accesso dei veicoli pesanti di una determinata massa complessiva, con un determinato carico per asse e simili. Il mittente è inoltre tenuto a indicare l'orario di apertura del destinatario ovvero in quale orario è possibile effettuare lo scarico.
(22) Il carico è di norma eseguito dal mittente e lo scarico dal destinatario della spedizione, salvo diverso accordo tra il vettore e l'utente del trasporto.
(23) Nella Repubblica slovacca il carico e lo scarico della merce sulla strada sono consentiti solo se non è possibile effettuarli fuori dalla strada. Il carico deve essere scaricato e caricato il più rapidamente possibile e in modo da non compromettere la sicurezza della circolazione stradale.
(24) L'equipaggio del veicolo, ai fini del contratto di trasporto, non ha l'obbligo di effettuare il carico e lo scarico del veicolo. Il vettore effettua il carico o lo scarico solo se dispone delle necessarie attrezzature operative e del personale e ciò è espressamente concordato nel contratto di trasporto, dietro un supplemento concordato al prezzo del trasporto. L'equipaggio del veicolo del vettore, ai sensi delle norme sulla sicurezza sul lavoro, non può utilizzare le attrezzature di movimentazione degli utenti del trasporto se non è stato formato al loro utilizzo e senza il consenso scritto degli utenti del trasporto.
(25) Il mittente è tenuto ad adottare tempestivamente tutte le misure necessarie per un carico regolare e per la protezione della spedizione da danneggiamenti. L'utente del trasporto (mittente e destinatario) è tenuto a garantire le condizioni per la sicurezza sul lavoro e per l'impiego economico dei veicoli del vettore. In particolare è tenuto a garantire che i luoghi e le attrezzature di carico e scarico siano mantenuti in uno stato che consenta un carico e scarico rapido e sicuro delle spedizioni, a garantire un sufficiente consolidamento di tutte le superfici utilizzate per la circolazione dei veicoli, comprese le strade di accesso non pubbliche, e il loro mantenimento in stato percorribile e sicuro, nonché un'illuminazione sufficiente dei luoghi di carico e scarico dei veicoli.
(26) Di norma, del fissaggio del carico sul veicolo risponde l'utente del trasporto (mittente), poiché è lui a possedere le opportune conoscenze relative alla spedizione. Il mittente della spedizione è tenuto a fornire informazioni precise sulla spedizione relative al peso e alle dimensioni dei singoli colli. Se il mittente dispone di istruzioni per il carico e il fissaggio del carico nel trasporto merci su strada, è tenuto a fornirle al vettore con sufficiente anticipo prima dell'inizio del trasporto, in una lingua comprensibile al vettore.
(27) Il conducente (rappresentante del vettore) è tenuto a presenziare al carico e, se del caso, a indicare la disposizione del carico sul veicolo, ad es. ai fini di una ripartizione uniforme del carico delle merci trasportate sugli assi del veicolo e affinché durante il trasporto non siano compromesse la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale. Se il mittente non tiene conto delle istruzioni del vettore e si verifica di conseguenza un errore nel carico, in particolare un sovraccarico del veicolo, il vettore ha il diritto di chiedere la ridistribuzione del carico sul veicolo o lo scarico del carico o di parte di esso. Se non viene dato seguito alla richiesta del vettore, questi può rifiutare l'esecuzione del trasporto oppure provvedere al corretto scarico e alla corretta sistemazione del carico a spese e a rischio del mittente.
(28) Se il carico e lo scarico del veicolo sono effettuati dall'utente del trasporto, questi è tenuto a fare in modo che non si verifichino danni al veicolo e ad altre attrezzature del vettore. In particolare non è consentito far cadere carichi pesanti sul veicolo da un'altezza elevata.
(29) Se durante il carico, lo scarico o a causa del carico trasportato si verifica un insudiciamento rilevante del vano di carico del veicolo, l'utente del trasporto è tenuto a provvedere a proprie spese alla sua pulizia dopo lo scarico della spedizione e, in caso di trasporti ripetuti, al termine dell'ultimo scarico. Se l'utente del trasporto non adempie a tale obbligo, il vettore provvede alla pulizia del veicolo a spese dell'utente stesso.
(30) Se è necessario effettuare la disinfezione del veicolo, questa è eseguita dal vettore. I costi connessi alla disinfezione sono a carico dell'utente del trasporto la cui spedizione ha reso necessaria la disinfezione.
(31) Se è richiesto il lavaggio del veicolo cisterna, del container cisterna o del corpo della cisterna prima del carico di un altro tipo di merce, l'utente del trasporto è tenuto a comunicarlo al vettore nell'ordine di trasporto o nel contratto quadro di trasporto. I costi connessi al lavaggio sono a carico dell'utente del trasporto.
(32) A causa del danneggiamento della spedizione durante il trasporto, il destinatario può rifiutare l'accettazione della spedizione o di parte di essa solo se il danneggiamento ha alterato lo stato della spedizione in misura tale da non poterla più utilizzare per lo scopo originario. Il destinatario non è tuttavia tenuto ad accettare la spedizione se il vettore non redige un verbale di danneggiamento della spedizione in presenza di entrambe le parti interessate. Il verbale può essere redatto anche nel documento di trasporto.
(33) Le riserve in merito alle modalità di carico, trasbordo e scarico sono fatte valere dal vettore (membro dell'equipaggio del veicolo) nei confronti del mittente, del destinatario o di altre persone in forma scritta, ad esempio nella lettera di vettura.
(34) Si considera tempo di sosta del vettore durante il carico o lo scarico, salvo diverso accordo nel contratto di trasporto, il tempo che intercorre dall'orario richiesto per la messa a disposizione del veicolo del vettore per il carico o lo scarico fino all'inizio del carico o dello scarico, nonché ogni interruzione di tali operazioni non imputabile al vettore, compresa l'emissione dei documenti di trasporto relativi alla spedizione. Per il tempo di sosta il vettore può richiedere un indennizzo economico, che dovrebbe essere concordato nel contratto di trasporto.
Sezione II – Modalità di conclusione e validità del contratto di trasporto di cose nel trasporto merci su strada nazionale
Articolo 6 – Disposizione generale sul contratto di trasporto di cose nel trasporto merci su strada nazionale
(1) Se il trasporto viene ordinato al vettore da un soggetto imprenditoriale e si giunge alla conclusione del contratto di trasporto, questo sarà disciplinato dalle disposizioni dei §§ 610-629 sul contratto di trasporto di cose ai sensi della Legge n. 513/1991 Racc., Codice commerciale (Obchodný zákonník), e successive modifiche.
(2) Con il contratto di trasporto di cose il vettore si obbliga nei confronti del mittente a trasportare la cosa (spedizione) da un determinato luogo (luogo di spedizione) a un determinato altro luogo (luogo di destinazione) e il mittente si obbliga a corrispondergli un compenso (nolo).
(3) Il vettore ha il diritto di chiedere che il mittente gli confermi il trasporto richiesto in un documento di trasporto e il mittente ha il diritto di chiedere che il vettore gli confermi per iscritto la presa in carico della spedizione.
(4) Se per l'esecuzione del trasporto sono necessari documenti particolari, il mittente è tenuto a consegnarli al vettore al più tardi al momento della consegna della spedizione per il trasporto. Il mittente risponde del danno causato al vettore dalla mancata consegna di tali documenti o dalla loro inesattezza.
(5) Salvo diversa previsione del contratto, il contratto si estingue se il mittente non ha chiesto al vettore la presa in carico della spedizione entro il termine stabilito nel contratto, altrimenti entro sei mesi dalla conclusione del contratto.
(6) Il vettore è tenuto a effettuare il trasporto fino al luogo di destinazione con la diligenza professionale entro il termine concordato, altrimenti senza ingiustificato ritardo. In caso di dubbio, il termine decorre dal giorno successivo alla presa in carico della spedizione da parte del vettore.
(7) Se il destinatario della spedizione è noto al vettore, questi è tenuto a consegnargli la spedizione oppure, se in base al contratto il destinatario deve ritirare la spedizione nel luogo di destinazione, a comunicargli il completamento del trasporto.
(8) Finché il vettore non ha consegnato la spedizione al destinatario, il mittente ha il diritto di chiedere che il trasporto sia interrotto e la spedizione gli sia restituita, o che se ne disponga diversamente, e rimborsa i costi ragionevolmente sostenuti a tal fine.
(9) Se il contratto stabilisce che, prima della consegna della spedizione, il vettore riscuota dal destinatario una determinata somma di denaro (spedizione in contrassegno) o effettui un'altra operazione di incasso, si applicano per analogia le disposizioni sull'incasso documentario bancario (§ 697 e seguenti della Legge n. 513/1991 Racc., Codice commerciale).
(10) Se il trasporto di cose viene ordinato al vettore da una persona fisica non imprenditore, si giunge alla conclusione di un contratto di trasporto di merci ai sensi dei §§ 765-773 della Legge n. 40/1964 Racc., Codice civile (Občiansky zákonník), e successive modifiche.
Articolo 7 – Obblighi del committente del trasporto e del destinatario della spedizione
(1) Il committente del trasporto, il più delle volte il mittente, è tenuto a fornire al vettore dati corretti sul contenuto della spedizione e sulla sua natura e risponde del danno causato al vettore dalla violazione di tale obbligo.
(2) Il mittente è tenuto a ordinare il trasporto al vettore. È sufficiente anche un ordine via e-mail, fax o eventualmente telefonico, purché venga successivamente emesso un ordine in forma scritta, salvo diverso accordo tra il vettore e il mittente.
(3) L'ordine di trasporto può essere emesso per un singolo trasporto o per un determinato numero di trasporti. Se i trasporti si ripeteranno e il servizio di trasporto si protrarrà per un periodo più lungo, è più opportuno che il vettore e il committente del trasporto stipulino un contratto quadro di trasporto.
(4) L'ordine di trasporto deve contenere i dati necessari per l'esecuzione del trasporto e per l'emissione della fattura secondo la normativa vigente. Per la corretta conclusione del contratto di trasporto, l'ordine o la proposta di contratto di trasporto deve contenere i seguenti dati:
a) ragione sociale del committente del trasporto, indirizzo, IČO (numero di identificazione), partita IVA (IČ DPH), e-mail, numero di telefono e, se necessario, altri dati di contatto,
b) informazioni sulla spedizione (tipo, peso lordo (peso comprensivo di imballaggio e pallet), numero di colli, dimensioni, requisiti di fissaggio e simili),
c) luogo di spedizione e luogo di destinazione della spedizione (indirizzo esatto),
d) se richiesti, anche l'orario di carico e l'orario di scarico,
e) per le spedizioni trasportate per riparazione, anche le informazioni sul tipo e sull'entità del danno.
f) il compenso concordato per l'esecuzione del trasporto (prezzo del trasporto).
(5) L'ordine di trasporto deve essere presentato in modo che tra il giorno di ricevimento dell'ordine da parte del vettore e il giorno del trasporto richiesto intercorrano due giorni lavorativi, salvo diverso accordo.
(6) Se per l'esecuzione del trasporto sono necessari documenti particolari, il mittente è tenuto a consegnarli al vettore al più tardi al momento della consegna della spedizione per il trasporto. Il mittente risponde del danno causato al vettore dalla loro mancata consegna o dalla loro inesattezza.
(7) Il committente è tenuto, al momento dell'ordine del trasporto, a informare il vettore se il valore della spedizione è superiore al normale prezzo di mercato.
(8) Nel trasporto di merci il cui valore è superiore a 33000€, il committente è tenuto a comunicare e documentare al vettore tale valore, in considerazione dell'assicurazione della responsabilità civile del vettore nel trasporto della spedizione.
(9) Il vettore è tenuto, su richiesta del mittente, a confermare per iscritto la presa in carico della spedizione.
(10) Il contratto di trasporto sorge tra il committente (mittente o destinatario) e il vettore
a) con l'accettazione dell'ordine,
b) se si tratta di un trasporto che non è necessario ordinare, con l'inizio del trasporto,
c) con la presa in carico della spedizione per il trasporto.
(11) L'ordine si considera accettato
a) se si giunge a un accordo verbale o telefonico tra il vettore e il mittente sull'entità, sui tempi ed eventualmente sulle modalità di esecuzione del trasporto richiesto, oppure
b) nel momento in cui la conferma della sua accettazione da parte del vettore, per iscritto, via e-mail, fax o con altro mezzo attendibile, è pervenuta al committente; se il mittente richiede tale conferma, il vettore è tenuto a fornirla,
c) con l'inizio del trasporto ordinato da parte del vettore, se l'ordine non è stato accettato ai sensi dei punti precedenti.
(12) Se il vettore accoglie la proposta del destinatario della spedizione relativa al suo ulteriore trasporto a un altro destinatario, sorge un nuovo contratto di trasporto.
(13) All'accettazione dell'ordine di trasporto o alla conclusione del contratto di trasporto, il vettore può chiedere al committente del trasporto il versamento di un acconto fino all'80 % del prezzo concordato o del prezzo preventivato del trasporto. Il vettore è tenuto a confermare debitamente il ricevimento dell'acconto e a emettere i documenti fiscali richiesti (ad es. fattura di acconto).
(14) Fino alla consegna della spedizione il mittente ha il diritto di impartire al vettore nuove istruzioni alle condizioni stabilite dal presente regolamento di trasporto.
(15) Al vettore spetta il compenso concordato o, in mancanza di accordo, il compenso usuale al momento della conclusione del contratto, tenuto conto del contenuto dell'obbligazione del vettore.
(16) Il vettore matura il diritto al nolo dopo l'esecuzione del trasporto fino al luogo di destinazione, salvo che il contratto stabilisca come determinante un altro momento.
(17) Se il vettore non può portare a termine il trasporto per circostanze di cui non è responsabile, ha diritto a una parte proporzionale del nolo, tenuto conto del trasporto già effettuato.
(18) Se nel contratto è indicato il destinatario della spedizione, questi acquista i diritti derivanti dal contratto quando chiede la consegna della spedizione dopo il suo arrivo nel luogo di destinazione o dopo la scadenza del termine entro il quale vi sarebbe dovuta arrivare. Da tale momento passano al destinatario anche i diritti relativi al danno alla spedizione. Il vettore tuttavia non consegna la spedizione al destinatario se ciò fosse in contrasto con le istruzioni impartitegli dal mittente. In tal caso il diritto di disporre della spedizione resta al mittente. Se il mittente indica al vettore un'altra persona come destinatario, tale persona acquista i diritti derivanti dal contratto con le stesse modalità del destinatario originario.
(19) Con l'accettazione della spedizione il destinatario si rende garante del pagamento dei crediti del vettore nei confronti del mittente derivanti dal contratto relativo al trasporto della spedizione presa in consegna, se il destinatario era o doveva essere a conoscenza di tali crediti.
(20) A garanzia dei propri diritti derivanti dal contratto, il vettore ha un diritto di ritenzione sulla spedizione finché può disporne.
(21) Se sulla spedizione gravano più diritti di ritenzione, il diritto di ritenzione del vettore prevale sui diritti di ritenzione sorti in precedenza.
(22) Il diritto di ritenzione del vettore prevale sul diritto di ritenzione dello spedizioniere.
Articolo 8 – Responsabilità del vettore per il danno alla spedizione e per il mancato rispetto delle condizioni di trasporto
(1) Il vettore risponde del danno alla spedizione verificatosi dopo la sua presa in carico da parte del vettore fino alla sua consegna al destinatario, salvo che il vettore non abbia potuto evitarlo pur impiegando la diligenza professionale.
(2) Il vettore tuttavia non risponde del danno alla spedizione se prova che esso è stato causato:
a) dal mittente, dal destinatario o dal proprietario della spedizione,
b) da un vizio o dalla natura intrinseca del contenuto della spedizione, compreso il calo naturale,
c) da una circostanza che il vettore non poteva evitare; si tratta di casi di forza maggiore, ad esempio danni al carico in caso di alluvioni, terremoti, incendi, valanghe e simili.
d) da un imballaggio difettoso sul quale il vettore ha richiamato l'attenzione del mittente al momento della presa in carico della spedizione per il trasporto e, se è stata emessa una lettera di vettura, il difetto dell'imballaggio vi è stato annotato; se il vettore non ha segnalato il difetto dell'imballaggio, non risponde del danno alla spedizione derivante da tale difetto solo se il difetto non era riconoscibile al momento della presa in carico della spedizione. Il vettore ha il diritto di annotare riserve sull'imballaggio e sullo stato della spedizione nel documento di trasporto o nella bolla di consegna che rimane presso il mittente della spedizione.
(3) In caso di danno alla spedizione verificatosi ai sensi del comma (2), il vettore è tenuto a impiegare la diligenza professionale affinché il danno sia il più contenuto possibile.
(4) In caso di perdita o distruzione della spedizione, il vettore è tenuto a risarcire il valore che la spedizione aveva al momento in cui è stata consegnata al vettore.
(5) In caso di danneggiamento o deprezzamento della spedizione, il vettore è tenuto a risarcire la differenza tra il valore che la spedizione aveva al momento della sua presa in carico da parte del vettore e il valore che in quel momento avrebbe avuto la spedizione danneggiata o deprezzata.
(6) Nel contratto di trasporto di merci ai sensi del Codice civile, il vettore è tenuto, in caso di perdita o distruzione della spedizione, a risarcire il valore che la spedizione perduta o distrutta aveva al momento in cui è stata presa in carico per il trasporto. Inoltre è tenuto a sostenere i costi ragionevolmente sostenuti in relazione al trasporto della spedizione perduta o distrutta. In caso di danneggiamento o perdita parziale della spedizione, il vettore corrisponde l'importo corrispondente al deprezzamento della spedizione; se è opportuno procedere a una riparazione, il vettore sostiene i costi della riparazione. Il vettore risponde dei suddetti danni fino a un valore di 10 000€. Il vettore è tenuto a effettuare il trasporto con la diligenza professionale ed entro il termine stabilito. Per danni derivanti dal trasporto di merci diversi dai danni alla spedizione trasportata, il vettore risponde solo se sono stati causati dal superamento del termine di resa. Il vettore risponde del danno causato dal superamento del termine di resa fino all'importo del nolo. Il mittente o il destinatario devono provare in modo inequivocabile il danno causato dal vettore.
(7) Il vettore è tenuto a dare tempestivamente comunicazione al mittente del danno alla spedizione verificatosi prima della sua consegna al destinatario. Se tuttavia il destinatario ha acquisito il diritto alla consegna della spedizione, il vettore è tenuto a dare tale comunicazione al destinatario. Il vettore risponde del danno causato al mittente o al destinatario dalla violazione di tale obbligo.
(8) Se incombe un danno sostanziale alla spedizione e non vi è il tempo di chiedere istruzioni al mittente, o se il mittente tarda a impartirle, il vettore può vendere la spedizione in modo adeguato per conto del mittente.
(9) Il vettore può adempiere alla propria obbligazione avvalendosi di un altro vettore e ne risponde come se effettuasse il trasporto egli stesso.
(10) Del danno causato al mittente dalla mancata esecuzione di un trasporto per il quale era già stato concluso un contratto di trasporto scritto, il vettore risponde solo fino all'importo delle spese documentate connesse all'inutile preparazione della spedizione per il trasporto.
(11) Il mittente deve far valere il diritto al risarcimento del danno nei confronti del vettore esclusivamente per iscritto, motivando le proprie richieste. Deve inoltre allegare i documenti che comprovano la fondatezza della sua pretesa e la correttezza dell'importo richiesto, nonché la relativa parte del documento di trasporto.
(12) Il mittente deve far valere il diritto al risarcimento del danno nei confronti del vettore entro sei mesi dalla consegna della spedizione al destinatario o, se la consegna non è avvenuta, entro sei mesi dalla presa in carico della spedizione per il trasporto; in caso contrario il diritto si estingue.
Articolo 9 – Condizioni di modifica del contratto di trasporto e di recesso dal contratto
(1) Fino alla consegna della spedizione il mittente può chiedere che il trasporto sia interrotto e la spedizione gli sia restituita, o che se ne disponga diversamente previo accordo con il vettore, e il mittente è tenuto a rimborsare i costi ragionevolmente sostenuti a tal fine.
(2) Il destinatario della spedizione può proporre che essa gli venga consegnata in un altro luogo di scarico.
(3) Il nolo e gli altri costi connessi all'attuazione della modifica del contratto di trasporto ai sensi del comma 1 sono a carico del mittente e ai sensi del comma 2 a carico del destinatario.
(4) Alla proposta di modifica del contratto di trasporto si applicano anche le disposizioni dell'art. 7.
(5) Se, dopo la stipulazione del contratto di trasporto, viene meno la necessità del trasporto, il mittente è tenuto a comunicarlo senza indugio al vettore.
(6) Se il trasporto è stato annullato solo dopo la partenza del veicolo verso il luogo di carico concordato oppure il veicolo era già stato messo a disposizione in tale luogo e la consegna della spedizione per il trasporto non è avvenuta per cause imputabili al mittente, al vettore spetta il rimborso dei costi sostenuti a tal fine.
(7) Se il vettore non può effettuare il trasporto concordato o non può effettuarlo alle condizioni concordate o alle condizioni stabilite dal presente regolamento di trasporto, è tenuto a comunicarlo senza indugio al mittente. Se le nuove condizioni proposte dal vettore non sono accettabili per il mittente, questi ha il diritto di recedere dal contratto di trasporto; può recedere dal contratto anche se il veicolo, senza previo accordo con il mittente, non è stato messo a disposizione entro tre ore dall'orario concordato per la messa a disposizione del veicolo.
(8) Se, dopo l'accettazione della spedizione per il trasporto, si verifica un impedimento a causa del quale non è possibile iniziare o proseguire il trasporto o non è possibile effettuare la consegna della spedizione, e con il mittente non è stata concordata la procedura da seguire in tal caso, il vettore è tenuto a chiedere senza indugio istruzioni al mittente.
(9) Il vettore non è tenuto ad avvisare il mittente se si tratta di un impedimento di carattere temporaneo (ad es. la necessità di trasbordare la spedizione) e l'ottenimento delle sue istruzioni richiederebbe un tempo superiore a quello necessario per eliminare l'impedimento.
(10) Se l'impedimento cessa prima che siano state eseguite le istruzioni successive del mittente, il vettore procede secondo le condizioni originariamente concordate. Il mittente può già nel documento di trasporto dare istruzioni su come disporre della spedizione nel caso in cui sorga un impedimento al trasporto nell'esecuzione del contratto di trasporto.
(11) Se, ai sensi delle disposizioni precedenti, non è possibile consegnare la spedizione al destinatario né restituirla al mittente, il vettore provvede al suo deposito; il vettore avvisa senza indugio il mittente del deposito della spedizione. I costi connessi all'immagazzinaggio sono a carico del mittente.
Articolo 10 – Documenti di trasporto nel trasporto merci su strada
(1) Il documento di trasporto, in quanto documento che attesta il trasporto, accompagna la spedizione fino alla sua consegna o, eventualmente, al suo smaltimento. Il mittente è tenuto a consegnare al vettore il documento di trasporto debitamente compilato, oppure è tenuto a fornire al vettore i dati relativi alla spedizione e, dopo la loro registrazione ad esempio da parte del vettore nella lettera di vettura, a confermarli con la propria firma, oppure il vettore può concordare diversamente in merito al documento di trasporto.
(2) Il documento di trasporto viene consegnato al vettore, salvo diverso accordo, insieme alla spedizione.
(3) Il documento di trasporto deve contenere almeno i seguenti dati:
a) denominazione (nome) del mittente e del destinatario,
b) denominazione usuale del contenuto della spedizione e del suo imballaggio,
c) numero di colli,
d) peso complessivo della spedizione,
e) luogo di carico e luogo di scarico,
f) data e conferma della presa in carico della spedizione da parte del vettore e del destinatario,
g) spazio per le riserve del vettore.
(4) Nel trasporto merci su strada nazionale costituisce documento di trasporto
a) la lettera di vettura compilata e consegnata dal mittente,
b) la bolla di consegna, se soddisfa le condizioni indicate.
(5) Se la spedizione viene caricata o scaricata in più luoghi, il mittente è tenuto a consegnare un documento di trasporto separato per ciascuna parte della spedizione. Per alcuni tipi di trasporto i dati del documento di trasporto possono essere semplificati.
(6) Il vettore e gli utenti del trasporto (mittente e destinatario) rispondono della correttezza e completezza dei dati da essi annotati nel documento di trasporto.
(7) Il vettore ha il diritto di annotare nel documento di trasporto le riserve del vettore in merito al tipo di veicolo impiegato su richiesta del committente del trasporto, allo stato della spedizione, al suo imballaggio, al numero di colli e alle modalità di carico.
(8) Nel trasporto di prodotti alimentari sono richiesti al mittente ulteriori documenti prescritti dalla normativa vigente, indicati nelle sezioni successive del regolamento di trasporto.
Sezione III – Trasporto di prodotti alimentari
Articolo 11 – Disposizione generale sul trasporto di prodotti alimentari
(1) Con il trasporto merci su strada è possibile trasportare derrate alimentari deperibili secondo i requisiti dell'Accordo sui trasporti internazionali di derrate deperibili e sui mezzi speciali da utilizzare per tali trasporti (ATP), del Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari, della Legge del Consiglio nazionale della Repubblica slovacca n. 152/1995 Racc. sui prodotti alimentari (zákon o potravinách) e delle relative norme.
(2) Se è indispensabile aprire il mezzo di trasporto o l'unità di carico, ad es. allo scopo di effettuare un controllo, occorre garantire che i prodotti alimentari non siano esposti a procedure o condizioni in contrasto con le disposizioni dell'Accordo ATP e della Convenzione internazionale sull'armonizzazione dei controlli delle merci alle frontiere.
(3) La temperatura dei prodotti alimentari congelati e surgelati indicati nell'Accordo ATP, destinati all'immediata ulteriore trasformazione nel luogo di destinazione, può essere aumentata gradualmente durante il trasporto in modo da raggiungere nel luogo di destinazione la temperatura stabilita dal mittente nel documento di trasporto. Tale temperatura non può essere superiore alla temperatura massima prescritta per lo stesso tipo di prodotti alimentari indicata negli allegati dell'Accordo ATP relativi alle condizioni di temperatura per il trasporto di determinati prodotti alimentari che non sono né congelati né surgelati.
(4) È possibile disporre delle derrate alimentari deperibili, qualora durante il trasporto non siano state rispettate le condizioni di temperatura prescritte, a condizione che l'autorità competente dello Stato contraente rilasci un'autorizzazione all'ulteriore disposizione delle merci nel rispetto dei requisiti igienici.
(5) I requisiti dell'Accordo ATP non si applicano ai trasporti di prodotti alimentari non destinati al consumo umano.
(6) Il vettore non risponde della qualità e della salubrità dei prodotti alimentari che prende in carico dal mittente per il trasporto.
Articolo 12 – Obblighi del vettore nel trasporto di prodotti alimentari
(1) Il vettore è tenuto a scegliere e utilizzare, per il trasporto dei prodotti alimentari congelati e surgelati indicati negli allegati dell'Accordo ATP, un mezzo di trasporto o un'unità di carico tale che durante il trasporto la temperatura massima dei prodotti alimentari in nessuna loro parte superi le temperature indicate negli allegati dell'Accordo ATP.
(2) Il vettore è tenuto ad avere a bordo del mezzo di trasporto un certificato valido di conformità del mezzo di trasporto e dell'unità di carico ai requisiti dell'Accordo ATP nel trasporto dei prodotti alimentari indicati negli allegati dell'Accordo ATP. Per gli altri prodotti alimentari ciò deve essere concordato nel contratto di trasporto.
(3) Il vettore deve garantire l'apposizione sui mezzi di trasporto o sulle unità di carico dei contrassegni distintivi e delle indicazioni previsti dagli allegati dell'Accordo ATP. I contrassegni devono essere rimossi non appena il mezzo di trasporto o l'unità di carico cessi di essere conforme alle norme di cui all'allegato I dell'Accordo ATP.
(4) Il vettore deve garantire che il mezzo di trasporto o l'unità di carico utilizzati per il trasporto di prodotti alimentari surgelati siano dotati di un idoneo strumento di registrazione per il monitoraggio, a intervalli frequenti e regolari, della temperatura dell'aria all'interno del vano di carico. Le registrazioni della temperatura così ottenute devono essere datate e il vettore deve conservarle per un periodo di almeno un anno o più a lungo, a seconda della natura dei prodotti alimentari o dei requisiti concordati nel contratto di trasporto.
(5) Se il mittente o il destinatario (a seconda di chi conclude il contratto di trasporto) specificano nel contratto di trasporto requisiti per la pulizia e la disinfezione del vano di carico del mezzo di trasporto o dell'unità di carico e i documenti che dovranno attestarle, il vettore è tenuto a provvedere alla pulizia o alla disinfezione e a presentare il documento richiesto su richiesta del mittente o del destinatario. I costi connessi alla pulizia o alla disinfezione sono di norma a carico di chi richiede tale servizio, salvo diverso accordo nel contratto di trasporto.
(6) Il vettore, se trasporta prodotti alimentari e ingredienti per la loro produzione, è tenuto a rispettare le disposizioni del Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari e della Legge n. 152/1995 Racc. sui prodotti alimentari, e successive modifiche e integrazioni:
a) garantire il trasporto dei prodotti alimentari e degli ingredienti per la loro produzione in mezzi di trasporto e unità di carico idonei e adeguatamente attrezzati, in modo da preservarne la sicurezza e la qualità,
b) curare la pulizia dei mezzi di trasporto e delle unità di carico ed effettuarne la disinfezione,
c) utilizzare per il trasporto solo mezzi di trasporto e unità di carico le cui pareti e le altre parti che vengono a contatto con i prodotti alimentari siano di materiale non soggetto a corrosione e non influiscano negativamente in altro modo sulla sicurezza o sulla qualità dei prodotti alimentari, e siano lisce, facilmente lavabili e disinfettabili,
d) garantire un'efficace protezione dei prodotti alimentari trasportati da roditori, uccelli, insetti, polvere e altre contaminazioni e trasportarli in condizioni tali che durante il trasporto la loro temperatura non aumenti né diminuisca in misura tale da poter influire negativamente sulla sicurezza e sulla qualità dei prodotti alimentari,
e) garantire il trasporto separato di tipi di prodotti incompatibili che si influenzano reciprocamente quanto a sicurezza e qualità.
Articolo 13 – Obblighi del mittente e del destinatario nel trasporto di prodotti alimentari
(1) Il mittente deve garantire che il documento di trasporto contenga la denominazione del prodotto alimentare, l'indicazione se è surgelato o congelato e che è destinato all'immediata ulteriore trasformazione nel luogo di destinazione.
(2) Il mittente è tenuto ad allegare al documento di trasporto tutti gli altri documenti necessari che devono accompagnare il tipo specifico di prodotti alimentari durante il trasporto.
(3) Il mittente, se lo richiede, deve indicare il requisito di temperatura del vano di carico del mezzo di trasporto o dell'unità di carico anche per il trasporto di prodotti alimentari non elencati negli allegati dell'Accordo ATP, nell'ordine di trasporto, nel contratto di trasporto o nel documento di trasporto, che il vettore riceve con sufficiente anticipo prima del trasporto.
(4) Il mittente è tenuto a garantire che i prodotti alimentari consegnati al vettore per il trasporto abbiano la stessa temperatura che egli richiede al vettore di mantenere durante il trasporto.
(5) Il mittente è tenuto, se lo richiede, a indicare nel contratto di trasporto i requisiti per la pulizia e la disinfezione del vano di carico del mezzo di trasporto o dell'unità di carico e i documenti relativi alla pulizia e alla disinfezione che richiederà al vettore.
(6) Il controllo e la misurazione delle temperature dei prodotti alimentari da parte del mittente o del destinatario devono essere effettuati in modo che i prodotti alimentari non siano esposti a condizioni indesiderate dal punto di vista della sicurezza e della qualità dei prodotti alimentari. Il controllo e la misurazione devono essere effettuati prima del carico o dello scarico dei prodotti alimentari. Tali procedure non devono essere utilizzate normalmente durante il trasporto, salvo che sussistano seri dubbi sulla conformità delle temperature dei prodotti alimentari alle temperature prescritte.
(7) Ove possibile, il controllo della temperatura da parte del destinatario nel trasporto di prodotti alimentari deve tenere conto dei dati ottenuti dal dispositivo di monitoraggio durante il viaggio prima di prelevare tali derrate deperibili caricate per le procedure di campionamento e misurazione. Si può procedere alla misurazione delle temperature dei prodotti alimentari allo scarico solo nel caso in cui sussistano ragionevoli dubbi sul rispetto della temperatura controllata durante il trasporto.
Sezione IV – Disposizioni finali
Articolo 14 – Procedura di reclamo
(1) I termini di reclamo e i termini di prescrizione per far valere i diritti del mittente o del destinatario derivanti dal contratto di trasporto con il vettore sono stabiliti, per il trasporto merci su strada nazionale effettuato nella Repubblica slovacca, nel Codice commerciale e nel Codice civile.
(2) L'avente diritto (utente del trasporto o spedizioniere) deve far valere per iscritto nei confronti del vettore tutti i diritti derivanti dal trasporto.
(3) L'avente diritto (utente del trasporto o spedizioniere) può chiedere la restituzione dell'importo pagato per il trasporto solo se lo ha comprovatamente pagato al vettore.
(4) Le segnalazioni e i reclami relativi all'adempimento degli obblighi derivanti dal regolamento di trasporto e la loro gestione da parte del vettore secondo la procedura di reclamo sono esaminati dall'Ispettorato commerciale slovacco (Slovenská obchodná inšpekcia).
Articolo 15 – Pubblicazione del regolamento di trasporto merci su strada e sua validità
(1) Ai sensi della Legge n. 56/2012 Racc. sul trasporto su strada, il vettore ha pubblicato il presente regolamento di trasporto sul proprio sito web (www.vegacamion.eu) ed esso è disponibile anche presso la sede del vettore.
(2) Il presente regolamento di trasporto è valido dal 01.03.2012
(3) Ai sensi della Legge n. 56/2012 Racc. sul trasporto su strada, il regolamento di trasporto pubblicato costituisce parte integrante della proposta del vettore di concludere il contratto di trasporto e, dopo la sua conclusione, il suo contenuto costituisce parte integrante dei diritti e degli obblighi contrattuali delle parti del contratto.
(4) Il committente del trasporto (utente del trasporto) è tenuto a prendere conoscenza del presente regolamento di trasporto prima della sottoscrizione del contratto di trasporto di cose o di merci.
Articolo 16 – Modifiche al regolamento di trasporto merci su strada
(1) Tutte le modifiche e integrazioni del regolamento di trasporto sono valide dal giorno della loro pubblicazione e messa a disposizione sul sito web del vettore.
(2) Se il regolamento di trasporto sarà modificato o integrato in modo sostanziale, il vettore ne garantirà la pubblicazione e la messa a disposizione nel testo integrale.
A Martin, il 24.03.2018
Nome e cognome del rappresentante legale: Radovan Kováč, amministratore (konateľ)
